Addebito della separazione: Il danno biologico

IL RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA


La problematica circa l’ammissibilità o meno del risarcimento del danno nell’ipotesi di separazione con addebito risulta piuttosto dibattuta in giurisprudenza e la risoluzione della questione, non può prescindere dall’analisi delle posizioni giuridiche dei coniugi e dalla valutazione del caso concreto.
L’articolo 156 del codice civile statuisce che “ il giudice, nel pronunciare la separazione stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Da ciò si evince che il giudice, ove ne sia richiesto da uno dei coniugi, può, nel pronunciare la separazione, dichiarare che essa sia da addebitare a quello tra i due che abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
Questi sono identificati, dall’art. 143 del c.c. nell’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Affinché possa essere addebitata la separazione ad uno dei coniugi non è tuttavia sufficiente che sia ravvisabile nel comportamento di quest’ultimo una violazione dei doveri di cui sopra: come ha più volte precisato la Corte di Cassazione (Cass. 2001 n. 12130 ; Cass. Sez.I n. 7566/1999; Cass, Sez I n. 10742/1998) “ai fini dell’addebitabilità della separazione, il giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o entrambi i coniugi, e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell’ intollerabilità dell’ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era gia maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa”.
Ripercorriamo ora brevemente il dibattito giurisprudenziale concernente l’applicabilità o meno degli artt. 2043 e 2059 del c.c. ai rapporti di famiglia.
Nonostante parte della dottrina consideri non applicabile la norma generale dell’art. 2043 c.c. a tali rapporti, in quanto vigenti per essi rimedi specifici e settoriali (quali ad esempio, l’ addebito della separazione), sono intervenute varie sentenze che, fornendo una lettura diversa lettura degli artt. 143 e ss. sono giunte a conclusioni opposte.
Come ha stabilito la Cassazione nel 1995 (sent. n . 5866) “ l’addebito della separazione, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043, determinando solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento.
Pertanto la risarcibilità dei danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all’addebito integrano gli estremi dell’illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma citata”.
Si renderà, dunque, necessaria una verifica della ricorrenza, nel caso concreto, della lesione di una posizione giuridica soggettiva, di una condotta dolosa o colposa e l’esistenza di un nesso causale tra condotta ed evento.
Chiarita l’ ammissibilità della tutela risarcitoria a seguito della violazione dei doveri coniugali è necessario comprendere la tipologia di danno che è possibile lamentare.
Nella sentenza n. 7713 del 2000 la Corte di Cassazione, relativamente ad una pronuncia attinente al danno subito da un figlio in conseguenza della violazione dei doveri del proprio genitore, ha affermato che “ la violazione dei diritti fondamentali della persona umana, collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, deve essere risarcita, quale lesione in sé ed indipendentemente dai suoi profili patrimoniali, non come danno morale, ma come danno esistenziale e secondo la regola di responsabilità aquiliana contenuta nell’art. 2043 c.c. in combinato disposto con l Art 2 della Costituzione. […] Poiché l’art. 2043, correlato agli art 2 e ss. della Costituzione va necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione ( danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa può comportare ( danno conseguenza).”
Sulla scia di tale interpretazione estensiva, nel 2003 la stessa Corte , con la sentenza n. 8827 si è spinta ad allargare l’ambito di operatività anche dell’art. 2059 relativo al danno non patrimoniale affermando che “ l’art. 2059 c.c. nella parte in cui limita la risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge, va interpretato in senso conforme a Costituzione; ne consegue che , là dove l’atto illecito leda un interesse della persona di rango costituzionale, il risarcimento del danno non patrimoniale spetta in ogni caso, anche al di fuori dei limiti imposti dal citato articolo.”
In conformità a tale orientamento è intervenuto di recente, nel 2006, il Tribunale di Brescia, ( 14/10/2006). Precisamente il tribunale argomenta come “ non ogni violazione di obblighi coniugali comporta il diritto al risarcimento del danno ma solo quello posto in essere attraverso condotte che, per loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione e che, pertanto, comportano una grave lesione dell’esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana ossia della lesione che, in un certo senso, va a toccare l’in sé della persona e non aspetti marginali della stessa. Infatti, il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di un altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo, da un lato ritenersi che i diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si trovino all’interno di un contesto familiare e dovendo, dall’altro, escludersi che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio riceve la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale branca del diritto”.
Da quanto detto, risulta una apertura dei giudici alla possibilità di risarcire un danno sia patrimoniale che non patrimoniale, conseguente alla violazione dei doveri coniugali.
In ragione di quanto esposto, è ipotizzabile richiedere oltre alla separazione con addebito, un ulteriore risarcimento del danno subito a seguito di comportamenti illeciti dell’altro coniuge, qualora essi siano palesemente incompatibili con il sano e normale andamento della vita di coppia, ponendo in essere atteggiamenti di evidente disinteresse nei confronti della consorte.
Qualora i comportamenti illeciti tenuti dal coniuge comportino in capo all’altro coniuge danni all’integrità psico – fisica, la parte lesa potrà pretendere il risarcimento del danno biologico o alla salute consistendo questo, come affermato dalla Cassazione “ nella menomazione dell’integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore dell’uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica “.
Tale voce di danno, giova ribadirlo, esula sia dalla figura del danno patrimoniale o che da quella del danno morale
Poiché il danno biologico si identifica con l’evento dannoso, una volta dimostrata la lesione si è anche dimostrata l’esistenza del danno biologico: in questo caso il tema probatorio è circoscritto all’esistenza di una lesione personale e di una menomazione a questa conseguente.
Una recente sentenza della Cassazione ( Cass Civ sez III 20/04/2007) ha considerato il danno esistenziale come ricompresso nel danno biologico precisando che “ in presenza di una lesione dell’integrità psicofisica della persona il danno alla vita di relazione ( come il danno estetico o la riduzione della capacità lavorativa generica) costituisce una componente del danno biologico perché si risolve nella impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali per gli effetti di tale lesione e di mantenerli a livello normale, cosicché anche quest’ultimo non è suscettibile di una autonoma valutazione rispetto al danno biologico, ancorché costituisca un fattore di cui il giudice deve tener presente per accertare in concreto la misura di tale danno e personalizzarlo alla peculiarità del caso.”
Per quanto attiene alla liquidazione del danno biologico e morale, la Cassazione con la sentenza n. 394/ 2007 ha stabilito che questa viene effettuata in via equitativa dal giudice in quanto si tratta di danni privi del carattere della patrimonialità.
Il giudice, nell’opera di liquidazione del danno, può avvalersi di criteri predeterminati e standardizzati, quali le tabelle in uso negli uffici giudiziari, ancorché non siano recepite in norme di diritto.


Roma 27 Settembre 2007


Avv. Matteo Santini

 


Il presente sito web non ha fini pubblicitari, ma ha come unico scopo quello di fornire informazioni generali sullo Studio, senza che le medesime possano essere considerate come offerta di consulenza. Non si garantiscono la completezza né l'aggiornamento dei suoi contenuti

Approfondimenti: Assistenza legale - Assegno di mantenimento - Assegno divorzile - Civilista - Matrimonialista - Avvocati Roma - Avvocato Roma - Divorzista - Diritto di Famiglia - Affidamento condiviso - Consulenza societaria - Separazione giudiziale - Disconoscimento di paternità - Addebito della separazione