Modifica Affidamento Condiviso/Congiunto: Studio Legale Santini
A differenza del vecchio testo dell’articolo 155 c.c. dove nessun sistema di preferenza era indicato dal legislatore in ordine all’emanazione del provvedimento di affidamento, il nuovo dettato normativo prevede un evidente criterio di scelta verso l’affidamento condiviso.
Peraltro sotto la vigenza del vecchio testo dell’articolo 155, pur non essendo previsto alcun criterio di priorità circa l’affidamento, l’ipotesi più diffusa era quella dell’affidamento esclusivo alla madre. Ciò non escludeva che in linea di principio il Giudice potesse far ricorso all’istituto dell’affidamento condiviso anche se nella prassi l’affidamento esclusivo era la soluzione maggiormente adottata.
In linea teorica, se prima della riforma non esisteva di per se un genitore più idoneo ad ottenere l’affidamento di un figlio (anche se nella stragrande maggioranza dei casi finiva per essere la madre), a seguito della legge n. 54/2006 esiste una presunzione circa l’idoneità di entrambi i genitori a proseguire nei propri compiti di genitore “a tempo pieno”.
La nuova disciplina pur non indicando le linee guida relative all’applicazione concreta dell’istituto dell’affidamento congiunto, esprime in pieno un principio di fondamentale importanza: quello della “bigenitorialità” e del relativo esercizio congiunto della potestà. La potestà spetta ad entrambi i genitori mentre in passato spettava esclusivamente al genitore al quale erano affidati i figli.
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