Assegno Divorzile: Convivenza more uxorio

Le Corti di legittimità hanno ormai consolidato l'orientamento secondo cui, se una convivenza avente carattere di stabilità e durevolezza non vale ad escludere di per sé la debenza dell'assegno, vale almeno ad incidere sulla determinazione del quantum: "il diritto all'assegno divorzile non viene meno se chi lo chiede abbia istaurato una convivenza more uxorio con altra persona, rappresentando detta convivenza soltanto un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiede l'assegno disponga o meno di mezzi adeguati rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio" (Cass. Civ. 26.01.2006 n. 1546). Tale ricostruzione trova la sua giustificazione nel fatto che la semplice convivenza ha natura intrinsecamente precaria, non fa sorgere obbligo di mantenimento e non presenta quella stabilità giuridica propria del matrimonio che giustifica la cessazione definitiva dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile.

Ancora "in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, di per sé permane anche se il richiedente abbia istaurato una convivenza more uxorio con altra persona, salvo che sia data la prova, da parte dell'ex coniuge, che tale convivenza ha determinato un mutamento in melius - pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto adeguatamente consolidatosi e protrattosi nel tempo - delle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento ad opera del convivente o, quanto meno, di risparmi di spesa derivategli dalla convivenza, onde la relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta, risultando detta convivenza di per sé neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell'istante e dovendo l'incidenza economica della medesima essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano, laddove una simile dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell'avente diritto può essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il richiedente l'assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza more uxorio il richidente tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione dell'assegno" (Cass. Civ. 20.01.2006 n. 1179).

Quindi, di fatto, la semplice convivenza non basta ad escludere l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile: tuttavia, se da tale convivenza ne deriva per l'ex coniuge beneficiante un miglioramento sostanziale, che si risolve in una fonte effettiva e non aleatoria di reddito (Cass. Civ. 06.02.2004 n. 2251), si può allora procedere alla revisione del quantum dell'assegno divorzile, ex art. 9 l. 898/70, così come modificato dall'art. 13 L. 87/74 e, in casi estremi, quando cioè, proprio a seguito di tale convivenza la condizione economica dell'ex coniuge ha raggiunto livelli di autonomia e dignità, si può arrivare alla revoca dell'obbligo di corresponsione dell'assegno (Cass. Civ. 03.11.2004 n. 21080).


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