Assegno Divorzile: legge 74 del 1987
Il legislatore del 1970 non si era espresso in proposito e la giurisprudenza aveva cercato di colmare questa lacuna, individuando una pluralità di criteri per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile (Cass. Civ. 09.07.1974 n. 2008; Corte Cost., 10.07.1975 n. 202). Accanto al profilo assistenziale, si individuava il profilo risarcitorio e il profilo compensativo dell'assegno divorzile. Se, da un lato, tale pluralità di orientamenti aveva l'elemento positivo di permettere di adattare la funzione di tale erogazione pecuniaria ai diversi casi pratici, dall'altro lato portava con se l'inconveniente di lasciare eccessiva discrezionalità ai Tribunali, che troppo spesso arrivavano a soluzioni diametralmente opposte circa la concessione dell’assegno divorzile.
Per ovviare a tale incertezza, il legislatore del 1987 decise di chiarire espressamente i presupposti relativi all'an debeatur l'assegno divorzile. Indica espressamente, nell'art. 10 di tale legge, che l'assegno divorzile va corrisposto quando un coniuge non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Si afferma, quindi, definitivamente, la natura assistenziale dell'assegno divorzile.
Comunque le incertezze interpretative permangono, spostandosi stavolta sui concetti di "mezzi adeguati" e "ragioni oggettive".
Anche in questo settore, la giurisprudenza sembra aver seguito, per l’assegno divorzile, un iter molto simile a quello già analizzato in materia di separazione e assegno di mantenimento.
Di fatti, le prime pronunce giurisprudenziali tendevano a considerare quale parametro rilevante per l’attribuzione dell’assegno divorzile, il tenore di vita in costanza di matrimonio, ritenendo quindi dovuto l'assegno divorzile ogni qualvolta il divorzio avesse inciso su di un coniuge apportando una riduzione (anche quantitativamente minima) del proprio standard di vita, rispetto a quello goduto durante il matrimonio (Cass. Civ. 17.03.1989 n. 1322; Cass. Civ. 29.11.1990 n. 11490).
Solo in tempi relativamente recenti si è, correttamente, modificato tale orientamento: l'assegno divorzile, stante proprio la sua funzione assistenziale, serve a tutelare l'ex coniuge che si trovi in una debolezza economica tale da non potersi permettere un tenore di vita autonomo e dignitoso, anche se totalmente distaccato da quello che si aveva in costanza di matrimonio (Cass. Civ. 12.03.1990 n. 1652; Cass. Civ. 01.12.1993 n. 11860).
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