Assegno Divorzile: legge 898 del 1970
La legge 898 del 1970; l'articolo 5, così come modificato dalla L. 74 del 1987, "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".
La finalità perseguita dal legislatore è stata marcatamente assistenziale, e cioè far si che le condizioni economiche del coniuge più debole non risultino deteriorate per il solo effetto del divorzio. Il legislatore ha, in sostanza, preso in considerazione l'ultrattività della solidarietà familiare e qualora, comparando la posizione attuale del richiedente l'assegno divorzile con quella goduta al tempo della costanza di matrimonio, emerga una situazione economicamente sperequativa e significativa, ricollegabile alla cessazione del matrimonio stesso, proprio in virtù della sua funzione assistenziale, ha considerato dovuto l'assegno di divorzio (Cass. Civ. 11.09.2001, n. 11575).
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