Diritto di famiglia: Studio Legale Santini

La Costituzione Italiana si occupa del diritto di famiglia in tre articoli.
L'articolo 29 sancisce che "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".
L'art. 30 stabilisce che "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".
L'art. 31 stabilisce che "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".
Da tali statuizioni si desumono quelli che sono i principi cardine a cui deve ispirarsi il diritto di Famiglia Italiano e cioè: a) principio di autonomia della famiglia, b) il principio di uguaglianza fra i coniugi, c) il principio di tutela dei figli nati fuori dal matrimonio, d) il principio dell'autonomia educativa, e) il principio del sostegno pubblico ai compiti educativi della famiglia.
Il codice civile dedica al diritto di famiglia il primo libro del codice intitolato "Delle persone e della famiglia". Oggi il diritto di famiglia è profondamente mutuato rispetto al 1942, anno in cui entrò in vigore il codice civile. Il diritto di famiglia codificato nel 1942 contemplava una famiglia fondata sulla subordinazione della moglie al marito, sia nei rapporti personali sia in quelli patrimoniali, sia nelle relazioni di coppia sia nei riguardi dei figli; e fondata sulla discriminazione dei figli nati fuori dal matrimonio (figlio naturale), che ricevevano un trattamento giuridico deteriore rispetto ai figli legittimi.
Il primo libro del codice venne riformato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151 "Riforma del diritto di famiglia"[1], che apportò modifiche tese ad uniformare le norme ai principi costituzionali. Con questa legge venne riconosciuta la parità giuridica dei coniugi, venne abrogato l'istituto della dote, venne riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela prevista per i figli legittimi, venne istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia (in mancanza di diversa convenzione), la patria potestà venne sostituita dalla potestà di entrambi i genitori. Il diritto di famiglia si è inevitabilmente adeguato all’evoluzione dei tempi e dei costumi; in particolare la legge n. 431/1967 ha integrato le norme del codice in tema di adozione e affido, che successivamente vennero riformati con la legge n. 184/1983 e con la legge 149/2001.
Nel 1970 il diritto di famiglia introduce un’importantissima novità: l’introduzione del divorzio (legge n. 898/1970), la cui disciplina venne modificata nel 1987 (legge n. 74/1987);l'introduzione dell'istituto del divorzio ha determinato anche la nascita di diritti accessori allo stesso, quali l'obbligo della corresponsione dell'assegno divorzile a beneficio del coniuge più debole, il diritto ad una quota del TFR del coniuge, il diritto alla pensione di reversibilità da parte del coniuge che gode della assegno divorzile
Nel 1985 (n. 121/1985) viene modificata la disciplina del matrimonio concordatario;
Successivamente con la legge 40/2004 il diritto di famiglia subisce un ulteriore evoluzione normativa con la legge sulla procreazione medicalmente assistita;
Ultima in ordine temporale ma non di importanza è la legge 54/2006, la c.d. legge sull' affidamento condiviso; essa interviene in modo decisivo su una consolidata piattaforma normativa, giurisprudenziale e dottrinaria che vedeva come cardine del diritto di famiglia, in principio che dovesse essere in ogni caso,  la madre il genitore affidatario del figlio.
Nell’attuale diritto di famiglia l'interesse morale e materiale del minore diviene linea guida nella decisione del giudice. Questi, nel regolamentare i rapporti figli-genitori, dovrà prediligere, in quanto compatibile con interesse del minore, la soluzione dell'affido condiviso su quello monogentitoriale. Importante è il riferimento del nuovo art. 155 c.c. al diritto del minore, anche in caso di separazione personale dei genitori, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Il diritto di famiglia si occupa anche dei rapporti di parentela , i quali sono disciplinati dal Titolo V, articoli da 74 - 78 del C.C. Ai sensi dell'art. 74 la parentela è il vincolo tra due persone che discendono dallo stesso stipite. Le linee di parentela si dividono in:

Il diritto di famiglia per sua stessa essenza è istituito destinato ad essere modificato non solo dal sopraggiungere di norme, frutto di diverso orientamento in materia da parte dei governi che si susseguono nel tempo, ma anche dall’evoluzione dei costumi sociali, dal consolidarsi di nuovi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali e da altre scienze, diverse dal diritto, quali la sociologia, la psicologia ecc.

Oggi quando di parla di diritto di famiglia ci si riferisce non solo alla famiglia fondata sul matrimonio ma anche alla famiglia di fatto, riconoscendo così che la famiglia si fonda in genere, sul rapporto duraturo tra due soggetti, i quali legati da un vincolo sentimentale, decidono di condividere vari aspetti della propria esistenza.


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