Diritto di famiglia: divorzio - pensione di reversibilità

L'orientamento più risalente (Cass. Civ. 04.06.1992 n. 6857), raramente presente però anche in sentenze più recenti (Cass. Civ. 14.06.2000 n. 8109), si basava sull'articolo 160 c.c. che sancisce la totale indisponibilità dei diritti e doveri che scaturiscono dal matrimonio. Da tale indisponibilità conseguiva la totale nullità degli accordi preventivi, proprio perché vertenti su diritti indisponibili.
In secundis, si affermava che, comunque, in forza dell'art. 9 l. 898 del 1970, i coniugi avessero già assicurata la possibilità di revocare o modificare l'assegno divorzile, subordinatamente all'esistenza di "giustificati motivi"; tale articolo fornisce già una tutela specifica, volta a rivedere le disposizioni economiche pattuite, rendendo "inutile" il ricorso ad accordi pre - divorzio (Cass. Civ. 04.06.1992 n. 6857).

Da ultimo, si è sostenuto che " gli accordi preventivi possono condizionare il comportamento delle parti non solo per i profili economici preconcordati ma - quando sono accettati in funzione di prezzo o contropartita per il consenso al divorzio - anche per quanto attiene alla volontà stessa di divorziare" (Cass. Civ. 18.02.2000 n. 1810); si tratterebbe, in sostanza, di un accordo tendente a configurare una "transazione sullo status matrimoniale" (Cass. Civ. 11.06.1997 n. 5244).
Ancora, "gli accordi preventivi tra i coniugi sul regime economico del divorzio hanno sempre l'effetto, se non anche lo scopo, di condizionare il comportamento delle parti nel giudizio concernente uno status; in una sfera, cioè, in cui la libertà di scelta ed il diritto i difesa esigono invece di essere indeclinabilmente garantiti" (Cass. Civ. 11.08.1992, n. 9494; Cass. Civ. 28.10.1994 n. 8912; Cass. Civ. 13.01.1993 n. 348; Cass. Civ. 07.09.1995 n. 9416; Cass. Civ. 11.06.1997 n. 5244; Cass. Civ. 20.03.1998 n. 2955)


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