Separazione Consensuale

La separazione tra i coniugi può essere di tipo consensuale o giudiziale.
La separazione consensuale è sicuramente la via più celere, economica e meno traumatica per mettere fine al proprio rapporto matrimoniale. Si tratta di un accordo tra i coniugi che viene consacrato in un ricorso, da presentarsi dinnanzi al Tribunale competente per territorio (tribunale competente in base all’ultima residenza comune di entrambi i coniugi).
Nel ricorso per separazione consensuale, dovranno essere indicate le condizioni alle quali i coniugi intendono separarsi, con particolare riferimento all’assegnazione della casa coniugale, all’affidamento dei figli, sul mantenimento e sulle modalità di frequentazione degli stessi, sulla somma periodica da corrispondere eventualmente al coniuge più debole. Il ricorso per separazione consensuale deve essere sottoscritto da entrambi i coniugi e successivamente, depositato presso il Tribunale competente per l’iscrizione al ruolo. Una volta depositato il ricorso, viene predisposto e costituito il fascicolo d'ufficio ed il presidente del Tribunale fissa con decreto l'udienza alla quale i coniugi devono comparire personalmente (di solito circa quattro mesi dopo la presentazione del ricorso).
Nel corso di tale udienza (detta udienza Presidenziale in quanto si tiene davanti al Presidente del Tribunale) dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi, la cui riuscita è un evento estremamente raro. Nella suddetta ipotesi verrebbe redatto verbale di conciliazione in cui sarebbe riportata tale volontà. L'ipotesi più frequente invece è quella in cui, le parti rinnovano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso. Il Tribunale effettua un controllo di conformità tra quanto richiesto nel ricorso e la normativa vigente, ponendo particolare attenzione e cura all'aspetto dell'affidamento e del mantenimento della prole. Si tratta della c.d. omologazione, ovvero il controllo sulla conformità e compatibilità degli accordi di separazione alla legge; è un procedimento che si instaura d'ufficio e segna la fase ultima della separazione consensuale, conferendo piena efficacia agli accordi di separazione. Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi, il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.
Il tempo medio per ottenere una separazione consensuale (cioè il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e l'omologazione del Tribunale) è di circa 4 – 6 mesi, a fronte di un periodo molto più lungo per addivenire ad una separazione di tipo giudiziale.
Inoltre, nel caso di separazione giudiziale i tempi possono essere ulteriormente allungati da un eventuale appello o ricorso in cassazione.
Trascorsi tre anni dal giorno dell’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale è possibile avviare le procedure per ottenere il divorzio. Anche in questo caso la scelta del divorzio congiunto, abbrevia notevolmente i tempi della procedura.
La separazione di tipo giudiziale può essere chiesta, quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
A differenza della separazione consensuale, quella giudiziale implica l'instaurarsi di una vera e propria lite giudiziale.

La Corte di Cassazione interviene in materia di accordi in sede di separazione consensuale e assegnazione della casa familiare

La separazione consensuale (dal sito del Ministero della Giustizia)

Modello di ricorso per separazione consensuale

Elenco documenti da allegare a ricorso per separazione consensuale

 


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