Il termine “due diligence” può letteralmente essere tradotto dalla lingua inglese con l’espressione “dovuta diligenza”. Si tratta di un procedimento diretto ad accertare e valutare lo stato di “salute”
di un’azienda, non solo con riferimento alla solidità economica, finanziaria e patrimoniale ma
anche in relazione all’avvenuta osservanza e rispetto delle leggi vigenti da parte di chi ha
amministrato la società dal momento della sua costituzione. Questa operazione si rende necessaria nel momento in cui la società oggetto della futura “due
diligence” si relaziona con soggetti esterni intenzionati, in qualche modo ad entrare a far parte
della compagine societaria, mediante acquisto di partecipazioni o dell’azienda o semplicemente di
un ramo di essa, pre‐acquisition “due diligence”. Al fine di valutare l’opportunità e la convenienza della transazione ma anche al
fine di determinare il “prezzo” di acquisto, è quanto mai doveroso accertarsi dello stato di salute
“prodotto” che si intende acquistare; "due diligence internazionale"
Il potenziale acquirente vuole essere nella condizione di prendere una decisione consapevole e la “due diligence” risponde proprio a questa esigenza.
Nello svolgimento della “due diligence” può essere molto utile ricorrere all’applicazione di check
lists, nelle quali vengono segmentate e parcellizzate le aree di indagine, le ispezioni da
compiere, i documenti che saranno esaminati, le ricerche presso i pubblici uffici e le perizie di
esperti esterni che saranno richieste.
Queste liste devono essere considerate delle guide operative – certamente non esaustive ‐ volte ad
eseguire la “due diligence” in modo appropriato. Inoltre servono a comunicare le analisi che
saranno svolte, al fine di informare l’acquirente sulle aree coperte dalla “due diligence”; utile
strumento, quindi, per poter chiedere alla società target la produzione dei documenti che saranno
oggetto d’indagine.
A. Documenti da analizzare
B. Analisi da effettuare
C. Modalità operative
Profili legali, societari e fiscali
Nell’ordinamento italiano non esiste alcuna norma che regoli la materia della “due diligence”, né
con riguardo alle concrete e possibili modalità di svolgimento e attuazione della stessa, ma
neanche, a livello di principio, per definirne l’istituto e gli ambiti applicativi.
Il motivo di tale lacuna legislativa, probabilmente, va rinvenuto nell’origine dell’ l’istituto della“due diligence”, il quale si è sviluppato originariamente in Paesi di common law e solo da pochi
anni si sta assistendo ad un utilizzo sempre crescente di tale strumento nell’ambito di operazioni
societarie condotte nei Paesi dell’area mediterranea.
Posizione giuridica dei consulenti incaricati della “due diligence”- I consulenti incaricati sono legati al soggetto committente da un rapporto di mandato /
incarico professionale avente specifiche caratteristiche, specie in ordine alle facoltà e ai poteri, ma
si troveranno anche ad agire in un campo in cui intratterranno rapporti con soggetti esterni
(amministratori, dipendenti della società oggetto di d.d., pubblici uffici, ecc) che non hanno
conferito loro alcun mandato. Si tratta di un vero e proprio “campo minato” ed è per questo che il
comitato di “due diligence”, prima di accettare l’incarico e di avviare le operazioni, dovrà
accertarsi circa i rapporti esistenti e tra l’acquirente ed il venditore e sulla volontà di quest’ultimo
di rendere possibili le operazioni e di non ostacolarne l’operato.
Costi di una “due diligence”- I costi sono spesso molto alti, specie quando essa interessa realtà societarie
di rilevanti dimensioni strutturali o quando si tratta di gruppi societari o società che si trovano in
Nazioni differenti e che rendono necessarie numerose trasferte di tutto il comitato di “due
diligence”.
L’appartenenza delle società interessate a nazioni diverse rende più arduo l’operato, anche per
altre ragioni pratiche. La prima tra tutte risiede nella necessità di conoscere la normativa del paese
estero dove si trova le società oggetto di analisi: in tale caso il comitato di “due diligence”, dovrà
possedere non solo ampie conoscenze del diritto internazionale ma anche del diritto interno dello
Stato dove ha sede l’azienda che si intende acquistare.
Oltre al problema della lingua, che spesso rende indispensabile il ricorso ad un interprete, sia per
relazionarsi con il personale dipendente della società che per la traduzione di atti e documenti, il
comitato dovrà essere in grado di districarsi al meglio nell’ambito della realtà locale, acquisendo
dimestichezza con gli uffici (pubblici e privati) e con i tempi e le modalità per l’ottenimento di
certificati ed informazioni.