Il Franchising o Affiliazione Commerciale

Si riporta di seguito modello di contratto di franchising:

CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice originale, tra le sottoscritte parti:
-           società ________--, con sede in Roma, Via _______ n. ….. , in persona del Sig. _________, di seguito denominata “franchisor”, da una parte;
-           società…...., con sede in…....., capitale sociale di €…...….. interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese……...., partita IVA……....., in persona del legale rappresentante, Sig……..., nato a……..., il……..., domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale, munito dei necessari poteri a quanto appresso, di seguito denominata “franchisee”, dall'altra parte;

premesso

a)         che il franchisor è una società che opera nel campo dell’attività di ____________-;
b)         che nello svolgimento dell'attività di cui sopra il franchisor ha sviluppato un patrimonio di nozioni, di informazioni e di importanti conoscenze pratiche nel settore ________ (di seguito collettivamente indicati come “know-how”);
c)         che il franchisor è titolare del marchio d'impresa _______, destinato a contraddistinguere gli esercizi degli affiliati (nel seguito indicato come “marchio”);

  1. che il franchisee, al fine di poter avviare la propria attività, ha chiesto di potersi avvalere del know-how, della consulenza tecnica e della assistenza commerciale del franchisor per l'organizzazione e la gestione dell'esercizio, nonché di poter far uso del marchio, impegnandosi ad acquistare dal franchisor alcuni prodotti come da listino in assortimento presso i punti vendita del medesimo per la rivendita nell'esercizio in nome e per conto proprio;
  2. che il franchisor intende allargare la propria rete di vendita mantenendo uniformi l'immagine e lo stile della stessa mediante una costante e reciproca collaborazione con i propri affiliati ed è disposto pertanto ad aderire alla richiesta del franchisee alle condizioni infra precisate;
  3. che il franchisee dispone di un'area sita in ……………………………. , avente la seguente destinazione ……………………………..

 

tutto ciò premesso, e pattuito che le premesse e gli allegati alla presente scrittura ne costituiscono parte integrante e sostanziale,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto
1.1. Il franchisor concede al franchisee, che accetta, il diritto di offrire i servizi di ________-- e rivendere alla clientela dell'esercizio la gamma dei prodotti facenti parte del proprio assortimento elencata nell'allegato “A” (nel seguito denominati “i prodotti”), e si impegna altresì a fornirgli una serie di servizi – individuati ai successivi artt. 2 e 3 – volti all'avviamento e alla conduzione dell'esercizio.
1.2. Il franchisor inoltre autorizza il franchisee a far uso del know-how e del marchio con le modalità ed i limiti stabiliti dal successivo art. 10.
1.3. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono concesse “intuitu personae”, non sono trasferibili o cedibili a terzi e sono conferite esclusivamente per la conduzione del singolo esercizio.
1.4. Il franchisee si asterrà dallo stipulare con terzi ulteriori contratti di affiliazione per la gestione dell'esercizio ed è obbligato a gestire il singolo esercizio in proprio per tutta la durata contrattuale.
1.5. Il franchisor dovrà garantire, per tutta la durata del presente contratto, al franchisee l’esclusiva territoriale e di servizi sia in relazione ad altri affiliati sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dallo stesso franchisor, il quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di modificare, in qualsiasi momento, marchio, impianti e fornitori.
1.6. Il franchisee, pur nell'osservanza degli obblighi contrattuali, opera in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, tanto nei confronti del franchisor che della clientela, dei propri dipendenti e dei terzi. Il presente contratto non dà luogo a rapporto di rappresentanza, associativo o societario tra le parti e, pertanto, il franchisee non ha alcun diritto o potere di assumere impegni ed obbligazioni in nome e per conto del franchisor.
1.7. Il franchisee è tenuto nei rapporti con i terzi ad indicare la propria qualità di impresa commerciale indipendente da quella del franchisor; tale indicazione non dovrà interferire con la comune identità della rete di franchising, derivante in particolare dalla insegna comune e/o dalla presentazione uniforme dell'esercizio.
1.8. Il franchisee si impegna ad allestire il proprio punto vendita obbligatoriamente solo ed esclusivamente con i prodotti forniti da ______ ed in particolare: ________--

Art. 2 - Servizi per l'avvio dell'esercizio
2.1. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della presente scrittura il franchisor consegnerà al franchisee una copia delle procedure operative sviluppate ed attuate nel proprio punto vendita.
2.2. Anche allo scopo di consentire al franchisee di superare le difficoltà iniziali connesse all'applicazione della impostazione commerciale, il franchisor gli fornirà i seguenti servizi:
a)         assistenza nella progettazione del lay out dell'esercizio, con particolare riferimento all’installazione e al montaggio degli impianti di ____________________;
b)         studio del potenziale di vendita dell'esercizio e analisi della concorrenza;
c)         definizione degli assortimenti e studio di un piano di lancio promozionale;
d)        formazione ed addestramento professionale del franchisee e dei suoi collaboratori preposti alla conduzione dell'esercizio o di un reparto dello stesso, presso un punto vendita del franchisor, per un periodo di una o due settimane;

  1. assistenza diretta presso l'esercizio con proprio personale specializzato per un periodo non superiore a dieci giorni, salvo diversi accordi particolari;
  2. vendita degli impianti di ______________, anche tramite l’azienda produttrice
  3. vendita dei prodotti relativi a _________-;
  4. vendita prodotti relativi a ____________, anche tramite l’azienda produttrice;
  5. consulenza e assistenza in materia di finanziamento e di locazione finanziaria relativamente all’acquisto e/o all’utilizzo dei beni strumentali all’attività;
  6. assistenza marketing e pubblicitaria;
  7. assistenza e consulenza nella fase di richiesta delle autorizzazioni e concessioni Amministrative;

Art. 3 - Servizi continuativi
3.1. Per tutta la durata del presente contratto, il franchisor assisterà il franchisee nella soluzione dei problemi connessi alla gestione dell'esercizio.
Tale assistenza si concreterà in particolare:
a)         nella consulenza commerciale e tecnica con proprio personale specializzato presso l'esercizio, con particolare riferimento all'andamento delle vendite per ciascun comparto merceologico, al circuito di rifornimento dei prodotti ed alle promozioni;
b)         nell'aggiornamento professionale del personale del franchisee per quanto attiene alle tecniche del servizio e agli sviluppi operativi che il franchisor dovesse mettere a punto di volta in volta;
c)         nel far partecipare il franchisee alle manifestazioni a premio e/o alle vendite promozionali che il franchisor attuerà nei propri analoghi punti vendita fornendogli anche adeguati supporti pubblicitari;
d)        in controlli diretti ed indiretti sull'attività dell'esercizio al fine di segnalare tempestivamente al franchisee eventuali irregolarità riscontrate per gli opportuni interventi del caso;

  1. nell'invio periodico di elaborati tecnici, per mettere il franchisee al corrente delle eventuali variazioni di assortimento e di prezzo attuati dal franchisor nei propri punti vendita;
  2. nella fornitura periodica dei prodotti relativi all’area parco giochi ed area autolavaggi 

3.2. Il franchisor inoltre fornirà, a richiesta del franchisee, i seguenti servizi:
a)         consulenza per la soluzione di problemi di natura fiscale, legale ed amministrativa collegati alla conduzione dell'esercizio;
b)         consulenza per la soluzione di problemi di relazioni sindacali e di formazione del personale;
c)         consulenza sulle tecniche di controllo e di gestione;

  1. consulenza tecnica per la soluzione di problemi di sicurezza e prevenzione.

Articolo 4 - Tipologia di franchising
Il franchisor fornirà tutti i materiali e accessori e know-out necessari.
Il franchisor, inoltre, si impegnerà a concedere al franchisee l’esclusiva di zona e di servizi. La zona per la quale si concede l’esclusiva è la seguente: ……………..
Per le modalità di pagamento si rinvia integralmente a quanto disposto dall’articolo 7.

Art. 5 - Forniture
5.1 Per tutta la durata del presente contratto, il franchisor si impegna a fornire in porto franco al franchisee, direttamente o per il tramite di fornitori prescelti dal franchisor e/o con lo stesso convenzionati, tutti i prodotti inclusi nel proprio assortimento ivi compresi quelli contrassegnati dal marchio ______________.
5.2. Il franchisee si obbliga ad acquistare solo ed esclusivamente i prodotti dal franchisor in quantitativi corrispondenti all'intero fabbisogno dell'esercizio e si obbliga, altresì, a rivenderli esclusivamente al dettaglio nell'esercizio stesso ai prezzi indicati dal franchisor. E’ stabilito un quantitativo minimo di acquista pari a: ………………
5.3. Il franchisor si riserva di apportare, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, variazioni ai quantitativi dei prodotti a proprio insindacabile giudizio, secondo la quantità ritenuta congrua al normale fabbisogni dell'esercizio.
I quantitativi minimi di merce che il franchisee deve acquistare annualmente dal franchisor sono determinati in ……………………………. .
Il franchisee si obbliga sin d'ora ad accettare ogni variazione che il franchisor vorrà apportare sia ai beni in assortimento sia alle quantità richieste per l'approvvigionamento.
5.4. Le forniture saranno effettuate nei limiti della disponibilità dei singoli prodotti, secondo i prezzi dettagliatamente elencati negli appositi listini, che lo stesso dichiara di conoscere e di accettare, e dei successivi elaborati di adeguamento.
5.5. Il franchisor garantisce che i prodotti forniti saranno uguali a quelli destinati agli analoghi punti vendita della propria organizzazione ma non assume alcuna responsabilità in ordine alla qualità, al confezionamento e all'etichettatura di tali prodotti non essendo essi di sua produzione, salvo il diritto del franchisee di chiedere il ritiro e la sostituzione, secondo le procedure e nei termini indicati dal franchisor, dei prodotti affetti da vizi di produzione o concernenti il cattivo stato di conservazione degli stessi – sempreché tale stato sia imputabile al franchisor – tali da non consentirne la vendibilità totale o parziale.
5.6. Il franchisee sarà tenuto a ritirare in ogni caso i quantitativi di prodotti ordinati, rimanendo il franchisor libero di accettare eventuali richieste di variazione dei quantitativi sia in aumento sia in diminuzione.
5.7. Il franchisor non è responsabile per inadempimenti o ritardi nelle forniture dovuti a temporanea indisponibilità dei prodotti, ovvero per mancata consegna da parte dei fornitori o causati da forza maggiore, intendendosi inclusi tra gli eventi costituenti forza maggiore i provvedimenti della pubblica Autorità, gli scioperi dei dipendenti propri o delle ditte fornitrici, nonché ogni altra circostanza che sia al di fuori del suo controllo.
In tali particolari eventualità il franchisee potrà rifornirsi presso terzi, previa autorizzazione scritta del franchisor, limitatamente ai quantitativi dei prodotti strettamente necessari al mantenimento dell'assortimento in tali periodi.
5.8. I prodotti che partono dal deposito del franchisor a mezzo della propria organizzazione viaggiano a rischio e pericolo dello stesso.
5.9. Per tutte le merci consegnate direttamente dai fornitori presso l'esercizio, il franchisee comunicherà al franchisor i quantitativi consegnati e indicati nelle relative bolle di accompagnamento.

Art. 6 - Ordini e consegne
6.1.     Il franchisee dovrà ordinare i prodotti nella quantità necessaria per mantenere costantemente rifornito l'esercizio in tutti i settori merceologici oggetto del presente accordo.
Le consegne saranno effettuate secondo il calendario e con le modalità operative concordate.
6.2 Gli ordini saranno effettuati su appositi modelli forniti del franchisor, e dovranno pervenire allo stesso mediante telefax al numero ………… o lettera raccomandata A.R.;
il franchisor si impegna ad eseguire l’ordine richiesto entro e non oltre…….giorni dalla ricezione dell’ordine stesso. Il franchisee corrisponderà il prezzo della singola fornitura a mezzo …………………… , entro …. giorni dall’emissione della fattura da parte del franchisor.
6.3 Le spese del trasporto dei prodotti sono a carico del franchisor.
6.4 Le consegne vanno effettuate all’indirizzo fornito dal franchisee.
6.5. Il franchisor non farà luogo al rimborso e alla sostituzione di prodotti che nel corso del trasporto e/o della consegna dal deposito abbiano subito danni per importi di piccola entità.
In caso di danneggiamenti di rilevante entità il franchisee dovrà prendere contatto con l'assistente commerciale incaricato dal franchisor per valutare la consistenza del danno e decidere il conseguente intervento.
6.6.     Il franchisor potrà effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, controlli sulla merce in arrivo presso l'esercizio, previo accordo col franchisee.

Art. 7 - Compensi e pagamenti delle forniture

    1. Il canone di locazione mensile che il franchisee dovrà corrispondere al franchisor per tutta la durata del contratto di franchising è pari ad € ……………… , che saranno corrisposti a mezzo di assegno bancario o bonifico sul c.c. n. …………… , entro il giorno 5 di ogni mese. Il suddetto canone verrà aggiornato di anno in anno secondo gli indici ISTAT.
    2. Il franchisee paga per l’entrata nella catena _______ un canone di 11.000.000,00 i prodotti saranno acquistati ai prezzi indicati nei listini allegati al presente contratto;
    3. il prezzo per l’installazione ed il montaggio dell’impianto di ______-- è pari ad € ………………, che vengono corrisposti come segue …………………………………………………………………………………………... ; le spese di trasporto, installazione e montaggio sono a carico di ……………………….
    4. il prezzo per l’installazione ed il montaggio per __________- è pari ad € ……………………….. che vengono corrisposti come segue ……………………………………………………………………………………………….. ; le spese di trasporto, installazione e montaggio sono a carico di ……………………….
    5. Il franchisee dovrà corrispondere al franchisee un ulteriore canone di € ......... per il godimento del diritto di esclusiva territoriale e di servizi, che verrà corrisposto come segue ........................................................................................
    6. In caso di ritardo nei suddetti pagamenti, indipendentemente dalla messa in mora del franchisee, saranno addebitati allo stesso interessi di mora pari a 7 punti oltre il tasso ufficiale di sconto, che il franchisee corrisponderà a presentazione della relativa nota di addebito.

In ogni caso il franchisor avrà anche il diritto di risolvere il contratto a norma del successivo art. 13, qualora ne ricorrano i presupposti.
In nessun caso, anche di contestazione relativa a pretesi inadempimenti del franchisor od a vizi dei prodotti, il franchisee potrà rifiutare, sospendere o ritardare i pagamenti dovuti.

 

Art. 8 - Prezzi dei prodotti
8.1.     Per tutti i prodotti, ad eccezione di…..., i prezzi di cessione saranno indicati nel listino a tale scopo predisposto dal franchisor.
8.2.     I prezzi si intendono validi per pagamenti effettuati nei termini contrattuali; in caso contrario, si applicherà il diritto del franchisor di esigere gli interessi di mora ai sensi dell'art. 7.2.
8.3.     Il franchisor si riserva di variare in qualsiasi momento il listino dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti, dandone tempestiva comunicazione al franchisee a mezzo di apposito elaborato.

Art. 9 – Adempimento e garanzie
9.1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, il franchisee consegnerà al franchisor, entro ……………… , a pena dell'inefficacia del contratto stesso – una fidejussione irrevocabile di euro…....., rilasciata da un primario Istituto Bancario, come da allegato “C”. Tale fidejussione sarà mantenuta in vita per tutta la durata del contratto.
9.2. Nel caso di incremento del volume delle forniture dei prodotti dovuti ad esempio a ristrutturazioni dell'esercizio e all'ampliamento della relativa superficie di vendita il franchisee sarà tenuto ad aumentare l'importo della fidejussione, in misura da concordarsi tra le parti, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
9.3. Tale fidejussione consentirà al franchisor l'immediato pagamento, a sua semplice richiesta scritta e senza preventiva escussione del franchisee, di tutti gli importi, per sorte capitale ed interessi, non pagati dal franchisee.

Art. 10 - Uso e tutela del marchio
10.1. Il franchisee si impegna a far uso del marchio esclusivamente come insegna dell'esercizio ed eventualmente a riprodurlo nella propria carta intestata, nel materiale pubblicitario, ecc..., rispettandone la disposizione e i caratteri grafici, i colori e le dimensioni dell'originale come precisato nell'allegato “A”.
10.2. Il franchisee, ferma restando la facoltà di utilizzare anche i propri segni distintivi, s'impegna a fare installare l'insegna riproducente il marchio che sarà fornita in comodato gratuito dal franchisor, apponendola sul fronte dell'esercizio secondo il progetto concordato fra le parti.
10.3. Al fine di consentire al franchisor di controllare che dall'uso del marchio non derivi alcun nocumento alla sua immagine ed al marchio stesso, il franchisee sottoporrà all'autorizzazione del franchisor, prima della sua diffusione, tutto il materiale pubblicitario da esso eventualmente predisposto in aggiunta al materiale direttamente fornito dal franchisor, impegnandosi ad apportare quelle modifiche che il franchisor ritenesse opportune per la salvaguardia dei propri diritti.
10.4. Il franchisee dà atto che il marchio costituisce oggetto di proprietà esclusiva del franchisor e che ogni diritto derivante dal suo uso spetta al medesimo e si impegna pertanto a non utilizzare il marchio, come, ovvero nel, proprio nome commerciale e a non registrare e/o utilizzare nomi simili o confondibili con lo stesso.
10.5. Al momento della risoluzione o del recesso del presente contratto il franchisee cesserà immediatamente di far uso del marchio quale insegna e di ogni altro eventuale segno distintivo del franchisor, nonché di identificare la sua impresa e/o esercizio quale affiliato del franchisor, indipendentemente da eventuali contestazioni sulle cause di cessazione del rapporto, e distruggerà ogni materiale in suo possesso, anche pubblicitario, recante il marchio.
In caso di ingiustificato ritardo del franchisee nel rimuovere l'insegna il franchisor è autorizzato, rimossa sin d'ora ogni contraria eccezione, a provvedervi direttamente, addebitando le relative spese al franchisee.
10.6. Qualsiasi uso del marchio non conforme a quanto previsto nei precedenti paragrafi costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 12.
10.7. Il franchisee si impegna a segnalare prontamente al franchisor qualsiasi violazione dei suoi diritti sul marchio di cui venga a conoscenza, nonché ogni altro atto di concorrenza sleale compiuto da terzi, così da consentirgli di intraprendere le azioni di difesa che esso riterrà necessarie od opportune nel comune interesse.

Art. 11 - Obblighi particolari del franchisee
Fatti salvi gli ulteriori obblighi stabiliti dal presente contratto, il franchisee si impegna a:
a)         trattare, nell'ambito della gamma dei prodotti oggetto del contratto, tutti e solo i prodotti proposti dal franchisor; gli elenchi dei prodotti sono definiti in funzione della dimensione dell'esercizio e sono aggiornati periodicamente, ad insindacabile giudizio del franchisor. Eventuali deroghe dovranno essere espressamente approvate dal franchisor;
b)         mantenere l'esercizio ad un adeguato livello di decoro, curando in particolare l'osservanza della disciplina igienico-sanitaria e delle norme che presiedono l'esercizio di attività di commercio al dettaglio;
c)         praticare i prezzi di vendita dei prodotti indicati dal franchisor;
d)        porre in essere tutti gli apprestamenti pubblicitari che il franchisor invierà presso l'esercizio, seguendo le istruzioni dallo stesso fornite di volta in volta;
e)         non divulgare od utilizzare a profitto proprio od altrui, anche dopo la cessazione del contratto, del know-how tecnico ed amministrativo fornito dal franchisor, di cui sia venuto a conoscenza nella sua qualità di franchisee, avendo cura di far rispettare tali impegni da tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori;
f)         tenere informato il franchisor di qualsiasi miglioramento e perfezionamento che dovesse sviluppare in pendenza del presente contratto nella conduzione dell'esercizio e a consentire allo stesso il diritto di farne uso liberamente nei propri punti vendita;
g)         permettere a rappresentanti o dipendenti del franchisor di accedere in tutti i locali dell'esercizio così da mettere in grado il franchisor di verificare l'adempimento da parte sua agli obblighi assunti con il presente contratto. Periodicamente a cura del rappresentante del franchisor verrà compilata una scheda di valutazione della presentazione del mercato analoga a quella utilizzata per i negozi diretti; tale scheda, controfirmata dal gestore del punto vendita, sarà lasciata in copia al franchisee;

  1. stipulare, nel termine di 30 (trenta) giorni prima delle forniture di cui al presente contratto, una polizza assicurativa con una primaria Compagnia contro i rischi di incendio e di responsabilità civile verso terzi, connessi all'attività dell'esercizio, secondo i valori preventivamente concordati con il franchisor;
  2. rispettare ogni normativa in materia di diritto del lavoro e previdenza, nell’assunzione del personale impegnato. Resta inteso che il franchisee sopporterà interamente i costi per l’assunzione del personale, assumendosi peraltro ogni relativa responsabilità anche in ordine al rispetto della normativa vigente;
  3. corrispondere i canoni di affitto relativi alla location per tutta la durata del presente contratto;
  4. corrispondere puntualmente ed integralmente tutte le rate di cui ai contratti di leasing e/o di finanziamento, in riferimento all’acquisto e/o all’uso dei beni strumentali;
  5. acquistare unicamente gli impianti ed i beni, compresi i pezzi in sostituzione, forniti dal franchisor, anche se non prodotti direttamente da quest’ultimo.

Il Franchisee può vendere i prodotti del Franchisor, esclusivamente nella seguente zona: …………………………..

Art. 12 - Durata
12.1.   Il presente contratto è a tempo determinato con decorrenza dal…..., sino al ............

    1. Non è ammesso il recesso anticipato.
    2. Il contratto si rinnova di eguale periodo qualora nessuna delle parti comunichi all’altra parte mediante lettera raccomandata A.R., da inviarsi almeno un anno prima della scadenza, la propria volontà di non volere rinnovare il contratto.

Art. 13 - Risoluzione
13.1. Il franchisor potrà risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione, inviata a mezzo raccomandata a.r., con la quale esso dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa:
i)         nel caso in cui il franchisee si renda inadempiente agli obblighi qui previsti;
ii)        nel caso di cambiamento della compagine sociale dell'impresa del franchisee ovvero nel caso di cessione a qualsiasi titolo o di affitto dell'esercizio, salvo diverso accordo stipulato direttamente tra il franchisor ed il terzo acquirente o locatario;
iii)       nel caso di ingiustificato ritardo nel pagamento di una o più fatture di oltre 60 (sessanta) giorni dalla relativa data di scadenza;
iv)       nel caso di assoggettamento del franchisee a fallimento o ad altra procedura concorsuale o nel caso in cui l’attività del franchisee venga a cessare;

  1. nel caso in cui il comportamento del franchisee o dei suoi dipendenti possa nuocere irrimediabilmente all'immagine e al buon nome del franchisor;
  2. nel caso di non osservanza di qualsiasi delle disposizioni di cui all’articolo 11 del presente contratto
  3. nel caso di risoluzione, annullamento e/o recesso dal contratto di affitto relativo alla location;
  4. nel caso di risoluzione di contratti di leasing e/o di finanziamento relativi all’acquisto e/o all’uso dei beni strumentali, quali gli impianti ______;
  5. nel caso di revoca delle autorizzazioni e/o concessioni amministrative relative all’attività.

13.2. Nel caso di risoluzione del contratto per giusta causa il franchisor potrà esigere, oltre al risarcimento del danno sofferto, anche il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti, interrompendo comunque all'istante qualsiasi fornitura. Resta inteso che anche successivamente alla risoluzione del contratto, il franchisee sarà comunque tenuto a corrispondere a terzi le somme relative ai canoni di affitto dell’area, all’utilizzo dei beni strumentali e all’estinzione di ogni debito contratto anche nel corso della vigenza contrattuale.
Nel caso in cui il franchisee non riesca a reperire le necessarie autorizzazioni per l’avvio dell’attività, nonostante il suo diligente impegno in tal senso, il presente contratto sarà risolto di diritto senza ulteriori obblighi o responsabilità a carico delle parti.

Nel caso il franchisee sia costituito in forma societaria, ogni significativo mutamento dell'assetto proprietario o gestionale (fusione, scissione, trasferimento azionario che importi variazione nella composizione del capitale sociale eccedente il 20% o comunque determini trasferimento del controllo societario: variazione dei legali rappresentati, dei soci illimitatamente responsabili, etc..) potrà costituire, in difetto di previo consenso del FRANCHISOR, causa di risoluzione di diritto del contratto. In ogni caso, al verificarsi di tali eventi è fatto obbligo al franchisee di darne, entro 15 giorni, comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al FRANCHISOR che, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, comunicherà al franchisee, con le stesse modalità, se intende valersi della clausola risolutiva o proseguire il rapporto.
 
Per qualsiasi causa il presente contratto venga a cessare, il franchisee deve immediatamente provvedere a:
a) Restituire a proprie spese al franchisor tutti i beni di qualsiasi natura che le siano stati affidati a titolo diverso dall'acquisizione in proprietà;
b) Rimuovere a proprie spese dal punto vendita l'arredamento, le insegne ed ogni altro segno identificativo dell'appartenenza alla rete di franchising. Per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza degli obblighi di cui al paragrafo precedente, il franchisee corrisponderà, a titolo di penale, al franchisor una somma pari ad € ______ fatto salvo il diritto dello stesso franchisor al risarcimento dei danni. La cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto non dà diritto ad indennità o altri compensi di qualsiasi genere e natura a favore del franchisee. Tuttavia, il franchisor si riserva di fare un'offerta di buona fede per l'acquisto dei materiali impiegati per l'allestimento del punto di vendita, ove suscettibili di reimpiego.
Il franchisee dovrà comunque continuare ad onorare le rate relative ai vari contratti in corso, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo i contratti di leasing, finanziamento e di affitto, sollevando il franchisor da ogni responsabilità a riguardo.

Art. 14 - Diritto di prelazione
14.1. Nel caso in cui il franchisee intenda trasferire a terzi a qualsiasi titolo la proprietà o la gestione temporanea dell'esercizio, dovrà informarne preventivamente il franchisor, il quale deciderà se prestare il consenso o meno. In particolare il franchisee darà comunicazione al franchisor delle trattative avviate in buona fede e/o delle offerte ricevute, indicando prezzo di cessione e tutte le altre condizioni economiche dell'operazione proposta, a mezzo lettera raccomandata a.r.
14.2. Il franchisor potrà anche esercitare il diritto di prelazione – a condizioni uguali a quelle comunicategli – mediante lettera raccomandata a.r. da inviare al franchisee, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione.
14.3. Decorso tale termine senza che il franchisor abbia esercitato il diritto di prelazione, lo stesso sarà considerato rinunziatario e il franchisee potrà cedere o locare l'esercizio, fatto salvo per il franchisor il diritto di recedere dal presente contratto ai sensi del comma 12.1, lett. ii).
14.4. Del pari, qualora il franchisee possieda più esercizi commerciali ed intenda stipulare nuovi accordi di affiliazione per la gestione di uno o più di essi, dovrà informarne preventivamente il franchisor e preferire quest'ultimo a parità di condizioni rispetto ad altre imprese interessate.

Art. 15 - Disposizioni generali
15.1. Il presente contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.
15.2. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del codice civile, con particolare ma non esclusivo riguardo a quelle di cui all'art. 1559 e seguenti c.c., ove non in contrasto con quanto qui pattuito.
15.3. Le parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell'intero contratto, né della restante parte della clausola stessa e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.
15.4. L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell'altra costituenti violazioni delle disposizioni del presente contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal contratto.
15.5. Ogni modifica od integrazione al presente contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
15.6. Ogni comunicazione riguardante la attuazione, la modifica o la risoluzione del presente contratto, fino a nuova o contraria disposizione scritta, dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata a.r. ed indirizzata come segue:
i)         se al franchisor: …….
ii)        se al franchisee: ........

Art. 16 - Foro competente
Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente contratto la competenza apparterrà in via esclusiva al foro di Roma

Art. 17 - Registrazione - Oneri fiscali
17.1. Si precisa che gli obblighi di pagamento derivanti dal presente contratto si riferiscono ad operazioni soggette ad IVA e pertanto se ne richiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.
Le spese ed oneri fiscali per la registrazione del presente contratto sono a carico del franchisor.

Letto, confermato e sottoscritto a Roma, il…...

 

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