Chiunque intenda ottenere il riconoscimento della proprietà industriale di un marchio, deve presentare apposita domanda di registrazione.
Per effettuare la registrazione di un marchio è necessario specificare nella domanda la classe dei generi di prodotti, merci e servizi per la quale si intende effettuare la registrazione, secondo la Classificazione di Nizza.
Entro sei mesi dal deposito di una domanda per marchio Nazionale, si può estendere la protezione del marchio all'estero (Marchio Comunitario, Internazionale, deposito nei singoli Paesi), rivendicandone la priorità. La data che attesta la presentazione in tal caso è quella della richiesta della prima registrazione. Dopo detto termine l'estensione all'estero è sempre effettuabile, ma non è possibile rivendicarne la priorità.
La durata del marchio è decennale a partire dalla data di deposito della domanda; la registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purchè la domanda venga presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi con l'applicazione di una sopratassa.
Requisiti per la registrazione e la tutela del marchio
a) novità: il marchio deve essere nuovo, non deve cioè essere identico o simile – confondibile con altri marchi per prodotti identici o affini, o con ditte, denominazioni sociali etc. di altre imprese dello stesso settore.
b) capacità distintiva: il marchio non può consistere esclusivamente in denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
c) liceità: non possono essere oggetto di registrazione come marchio d'impresa: i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi; i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.. Il nostro Studio assiste il Cliente in questa importante scelta.
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Estensione Territoriale del marchio
E’ possibile tutelare il marchio
- a livello Nazionale, ed in tal caso, la registrazione protegge il marchio nell'intero territorio italiano.
- a livello Comunitario di cui al Regolamento CE 40/94 (Paesi UE)
- a livello Internazionale: in questa ipotesi è il depositante a decidere in quali singoli Stati debba estendersi la tutela del marchio
Tipologia di marchi registrabili
Ogni segno (parola, figura, forma) rappresentabile graficamente, se rispondente ai requisiti di novità, distintività, liceità. Sono registrabili anche i suoni rappresentati graficamente, le combinazioni di colori e le tonalità di colore. Possono essere registratati sia i marchi identificanti un prodotto, che quelli identificanti servizi. In particolare il marchio può essere denominativo o figurativo. Il marchio denominativo è quello composto solo da parole, senza aggiunta di disegni o altre caratteristiche grafiche ulteriori alle semplici parole. In caso di deposito di marchio denominativo si rivendica la tutela delle parole depositate comunque vengano riprodotte.
In caso di deposito di marchio figurativo il marchio viene rivendicato invece esattamente come riprodotto nella domanda di registrazione (salva comunque la tutela anche nei confronti dei marchi simili – confondibili).
Dunque una scelta importante è quella di decidere se depositare il proprio marchio come denominativo (solo parola/e), come figurativo (solo logo o logo + parola/e o parola/e riprodotte in una particolare grafia e/o colore), oppure depositare due marchi, uno denominativo (con la parola caratterizzante il marchio) ed uno figurativo (con il logo accompagnato o meno dalla parola)
Richiedente
Può richiedere un marchio ogni persona fisica, P.A. o persona giuridica appartenente all'Unione Europea o a Stati membri della Convenzione di Parigi o all'OMC, oppure a paesi che garantiscono reciprocità di trattamento.
Chi presente la domanda
I Richiedenti possono essere rappresentati solo da consulenti abilitati iscritti nell'Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o da Avvocati.
Primi step della procedura di registrazione
a) ricerca di anteriorità ovvero la ricerca per determinare l'esistenza di marchi anteriori uguali o simili.
b) individuazioni delle classi e categorie da tutelare (secondo la Classificazione di Nizza)
Registrazione
Viene concessa dopo 2/3 anni, se la domanda non è rifiutata. Il periodo necessario è più corto (3/5 mesi) se si richiede la registrazione internazionale (Accordo di Madrid).
Durata e rinnovo
La durata della registrazione è di 10 anni dalla data di deposito. Il rinnovo è possibile indefinitamente per successivi periodi decennali.
Cessione
E' consentita anche a prescindere dalla cessione dell'azienda, anche per parte dei prodotti o servizi. |
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