Nullità delibera Condominiale
La Cassazione civile con sentenza n. 6714 del 19.03.2010 ha sancito che in materia di delibera condominiale, si configura un’ipotesi di nullità della delibera condominiale quando si stabiliscono o si modificano i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto disposto dall’articolo 1123 codice civile o dal regolamento di condominio; tale situazione va distinta dal caso in cui, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’articolo 1135, si stabilisce, in concreto, la ripartizione delle spese medesime in difformità dei criteri di cui all'articolo 1123 (in tal caso ricorre un'ipotesi annullabilità). La nullità della delibera condominiale può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e non è soggetta a termine d’impugnazione, mentre, ai fini dell'annullabilità, la delibera assembleare deve impugnata nel termine di decadenza di trenta giorni.
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