Tribunale di Milano del 18 Gennaio 2011

Responsabilità degli amministratori - Articolo 2486 c.c. - Dovere di conservare il patrimonio sociale - Interpretazione - Divieto di operazioni fonte di nuovo rischio di impresa - Compimento di atti conservativi

In materia di responsabilità degli amministratori, deve ritenersi che la disposizione dell'articolo 2486 c.c. che stabilisce chegli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, ha il fine di affermare un principio già affermatosi in giurisprudenza, la quale, in diverse occasioni, aveva precisato che il divieto in questione doveva riferirsi solo alle operazioni fonte di nuovo rischio di impresa e che erano pertanto consentiti gli atti strumentali alla conservazione del patrimonio ed alla necessità inerenti alla liquidazione.

 

 

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