LA SEPARAZIONE CONSENSUALE
La separazione dei coniugi può essere consensuale o giudiziale. Ai sensi dell’articolo 150 del codice civile come modificato dall’articolo 32 della Legge del 19.05.1975 n. 151 la separazione tra i coniugi può essere consensuale o giudiziale. La separazione consensuale si basa sull'accordo dei coniugi.
Optare per una separazione consensuale è indubbiamente la strada più veloce ed economica per porre fine al proprio rapporto matrimoniale.
Si tratta di un accordo tra i coniugi che viene manifestato in un apposito atto (ricorso) davanti al Tribunale competente.
L’accordo di separazione consensuale dei coniugi viene consacrato in un ricorso (chiamato ricorso per separazione consensuale), all’interno del quale debbono essere indicate le condizioni alle quali i coniugi intendono separarsi. Ci riferiamo in particolare all’accordo sull’assegnazione della casa coniugale, sull’affidamento dei figli, sul mantenimento e sulle modalità di frequentazione degli stessi, sulla somma periodica da corrispondere eventualmente al coniuge più debole.
Per la separazione consensuale alcuni tribunali consentono alle parti di procedere personalmente senza l'assistenza di un avvocato. La maggior parte delle volte però, nell'ambito della propria separazione si ricorre all'assistenza di un avvocato. I coniugi potranno avvalersi di un avvocato ciascuno oppure decidere di farsi assistere da un unico avvocato il quale, dovrà redigere un ricorso ponendosi in una condizione di neutralità e di equidistanza al fine di non fare l'uno o l'altro coniuge. E' opportuno sottolineare che, qualora le trattative per la addivenire ad un ricorso per separazione consensuale dovessero fallire, l'avvocato che ha seguito entrambi i coniugi dovrà rinunziare al mandato nei confronti di entrambi.
Il ricorso per separazione consensuale è sottoscritto da entrambi i coniugi e deve essere depositato presso il Tribunale competente per l’iscrizione al ruolo. I coniugi possono procedere nelle pratiche per la separazione consensuale anche senza il supporto e l’assistenza dell’avvocato.
Appena depositato il ricorso per separazione consensuale, viene predisposto e costituito il fascicolo d'ufficio ed il presidente del Tribunale fissa con decreto l'udienza alla quale i coniugi devono comparire personalmente (di solito circa tre/quattro mesi dopo la presentazione del ricorso).
Nel corso di tale udienza dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi, la cui riuscita è un evento estremamente raro. Nella suddetta ipotesi verrebbe redatto verbale di conciliazione in cui sarebbe riportata tale volontà.
L'ipotesi più frequente invece è quella in cui, le parti rinnovano la loro volontà di volersi separare consensualmente alle condizioni di cui al ricorso.
Il Tribunale effettua un controllo di conformità tra quanto richiesto nel ricorso e la normativa vigente, ponendo particolare attenzione e cura all'aspetto dell'affidamento e del mantenimento della prole. Si tratta della c.d. omologazione della separazione consensuale, ovvero il controllo sulla conformità e compatibilità degli accordi di separazione alla legge; è un procedimento che si instaura d'ufficio e segna la fase ultima della separazione consensuale, conferendo piena efficacia agli accordi di separazione. Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi, il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione della separazione consensuale. La scelta della separazione consensuale comporta l'assenza di qualunque indagine o pronunzia in merito all'addebito del fallimento del rapporto coniugale. I coniugi dovranno essere daccordo su ogni aspetto concernente l'affidamento e la frequentazione dei figli, l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione dell'assegno di mantenimento.
Il tempo medio per ottenere una separazione consensuale (cioè il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e l'omologazione del Tribunale) è di circa 3 - 7 mesi, a fronte di un periodo molto più lungo per addivenire ad una separazione di tipo giudiziale.
Inoltre, nel caso di separazione giudiziale i tempi possono essere ulteriormente allungati da un eventuale appello o ricorso in cassazione.
Trascorsi tre anni dal giorno dell’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione consensuale è possibile avviare le procedure per ottenere il divorzio.
Anche in questo caso la scelta del divorzio congiunto, abbrevia notevolmente i tempi della procedura.
La separazione di tipo giudiziale può essere chiesta, quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
A differenza della separazione consensuale, quella giudiziale implica l'instaurarsi di una vera e propria lite giudiziale.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e solo se ciò sia richiesto da uno dei coniugi o da entrambi, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (la richiesta di addebito non è, invece, ammissibile nella separazione consensuale).
A seguito dell'entrata in vigore della legge 219 del 2012 sull'equiparazione tra figli legittimi e figli naturali anche le coppie di fatto, successivamente alla rottura del loro rapporto possono ricorrere al tribunale ordinario per disciplinare in modo consensuale le modalità della loro separazione con riferimento ai soli interessi e diritti dei figli.
I costi di una separazione consensuale sono variabili ma certamente inferiori a quelli di una separazione giudiziale. Molto dipende dalla complessità della questione (ad esempio ove vi fossero ingenti patrimoni o problematiche particolari concernenti i figli, la questione sarà considerata come maggiormente complessa, richiedendo un grado di approfondimento ed una spendita di tempo maggiore).
I procedimenti in materia di diritto di famiglia sono oggetto di pagamento del contributo unificato nella misura di euro 37,00 ove di natura consensuale (ad esempio per una separazione consensuale) e di euro 85,00 se di natura contenziosa.
Avv. Matteo Santini
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