DSupercondominio

Si definisce supercondominio il condominio costituito da più condomini autonomi che condividono, per collegamento funzionale o materiale, servizi o aree comuni. Il supercondominio può essere costituito per volontà del costruttore dell'edificio (riportata nel regolamento contrattuale) o per volontà di tutti i proprietari e, comunque, in ragione della situazione di fatto che si caratterizza per la necessaria condivisione di servizi o cose che si pongono in un rapporto di accessorietà con i singoli condomini

È da escludersi che il supercondominio possa costituirsi solo per manifestazione di volontà dell’originario costruttore o di tutti i proprietari dei singoli appartamenti: E' sufficiente che, i singoli edifici, abbiano in comune alcuni beni o servizi.

In caso di supercondominio, a ciascun condomino compete la titolarità pro quota sulle parti comuni e l'obbligo di corrisponderne gli oneri condominiali.

Al supercondominio si applicano le disposizioni dettate per il condominio in riferimento alle parti necessariamente comuni. E' il rapporto di accessorietà tra impianti e servizi comuni e le singole unità immobiliari a porsi come presupposto per la costituzione del supercondominio.

La Corte di Cassazione ha stabilito che le delibere assembleari del supercondominio non necessitano di ratifica da parte dei singoli condomini costituenti il supercondominio.

 

 

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