Verande
Corte di Cassazione n. 15186 del 2011 - "La costruzione di un veranda non impone il rispetto delle distanze previste dall’articolo 907 del codice civile quando la veranda insista esattamente nell'area del balcone, senza debordare dal suo perimetro, in modo da non limitare la veduta in avanti del proprietario del balcone sovrastante".
La giurisprudenza prevalente ritiene altresì che sia possibile trasformare il balcone in veranda, anche senza l’autorizzazione degli altri condomini o dell’amministratore, purchè la costruzione non arrechi danni all’estetica dell’edificio.
La veranda è considerata un nuovo locale autonomamente utilizzabile che difetta normalmente del carattere di precarietà trattandosi di opera destinata, non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile. Pertanto, la costruzione di una veranda necessita del permesso di costruire da parte delle autorità comunali.
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